Superbonus: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.

L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

È questo, in sintesi, il Superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri.

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Gli incentivi fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica degli edifici, già previsti dalla Legge di Bilancio 2020 in un range che andava dal 50 al 90% a seconda della tipologia di intervento, vengono ora ulteriormente ampliati dall’art 119 del Decreto Rilancio per arrivare fino al 110% destinato a determinati interventi di cappotto termico, caldaie a condensazione e pompe di calore, fotovoltaico e messa in sicurezza sismica. Inoltre, con l’art. 121, vengono confermate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sia per gli interventi previsti nel nuovo Superbonus sia per quelli già esistenti.

Vediamo in sintesi le principali misure previste dagli Art. 119 e 121 del D.L. n° 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio):

Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici

Introduzione della detrazione fiscale nella misura del 110%, da ripartire in 5 anni, per spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 per i seguenti interventi:

Interventi principali:
  1. Cappotto termico condominio e case singole. Isolamento termico dell’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente. Ammontare complessivo non superiore a € 60.000,00 per numero U.I. dell’edificio. Materiali isolanti nel rispetto dei CAM.
  2. Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio. Ammontare complessivo non superiore a € 30.000,00 per numero U.I. dell’edificio.
  3. Caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole. Ammontare complessivo non superiore a € 30.000,00.
  4. Interventi Sisma Bonus purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4.
Interventi cumulabili:
  1. Altri interventi di efficientemente energetico congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di efficientamento energetico (1-2-3)
  2. Impianti solari fotovoltaici congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali (1-2-3-4).
  3. Colonnine auto elettriche congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di efficientamento energetico (1-2-3)
Requisiti minimi

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi 1-2-3-5-6 devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante A.P.E. (Attestato Prestazione Energetica) rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

Beneficiari
  • Condomini
  • Persone fisiche su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Asseverazioni ai fini della cessione o per lo sconto

Interventi 1-2-3-5 (efficientamento energetico): asseverazione dei tecnici abilitati con trasmissione all’ENEA

Interventi 4 (Sisma Bonus): asseverazione dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori strutture e collaudo statico

Sanzioni per asseverazioni infedeli: da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna asseverazione infedele

Polizza assicurativa: con massimale adeguato al numero delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o delle asseverazioni, comunque non inferiore a 500mila euro.

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

Al posto dell’utilizzo diretto della detrazione in 5 anni, i committenti possono optare per:

  • Contributo sotto forma di sconto in fattura anticipato dall’impresa che effettua gli interventi, recuperato da quest’ultima sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito.
  • Trasformazione dell’importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito.

Le opzioni sconto in fattura e cessione del credito sono applicabili anche per i seguenti interventi:

  • Recupero patrimonio edilizio (DPR 22/12/1986 n° 917)
  • Efficienza energetica (L.ge 03/08/2013 n° 90 e interventi 1-2-3-5)
  • Misure antisismiche (L.ge 03/08/2013 n° 90 e intervento 4)
  • Recupero o restauro delle facciate di edifici esistenti (L.ge 27/12/2019 n° 160)
  • Impianti fotovoltaici (DPR 22/12/1986 n° 917 e intervento 6)
  • Colonnine ricarica veicoli elettrici (L.ge 03/08/2013 n° 90 e intervento 7)
I prossimi passaggi per l’attuazione

I prossimi passaggi per la piena operatività saranno il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la circolare dell’Agenzia delle Entrate; nel frattempo il decreto è al vaglio degli emendamenti presentati da parte di gruppi parlamentari e Associazioni di Categoria, con la speranza che l’iter di approvazione e attuazione finale possa dare ancora più impulso e forza alle misure adottate e con l’auspicio di un coinvolgimento diretto e reale dell’ampio tessuto di PMI che operano nell’ambito della riqualificazione edilizia.

Mappa classificazione sismica al 31 gennaio 2020 per province

 

mappa classificazione sismica

 

fonti:

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/ecobonus-e-sismabonus-110-ecco-le-novit%C3%A0-in-arrivo-con-il-decreto-rilancio_76436_27.html

https://www.bigmat.it/news/Superbonus-110-linee-guida-e-interventi-per-le-detrazioni/?fbclid=IwAR10DWH_MSi3bszWMI7eN8WslVdP5MIEp8ZB2FrKll9kCd8_CarIhk4C48A

 

Gruppo Colamariani & Poduti

https://www.gruppocolamarianiepoduti.it/news/